La Stampa, venerdì 1 ottobre 1993, pagina 10
ROMA. La riforma dell’obiezione di coscienza è giunta al giro di boa. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera e ora manca solo il via libera del Senato per completare un lungo e inusuale iter. La legge, che ha avuto il sì di 330 deputati e il no di 42 (missini e repubblicani), era infatti già stata approvata nella scorsa legislatura, ma venne rinviata al Parlamento dall’allora capo dello Stato, Francesco Cossiga, poco prima dello scioglimento anticipato delle Camere. Dopo un inutile tentativo per riapprovarla prima delle elezioni del 5 aprile, ha poi ripreso il suo cammino nell’attuale legislatura.
Il testo varato mercoledì è al novanta per cento lo stesso approvato nella passata legislatura, ma non mancano importanti modifiche migliorative. La prima, all’articolo 4, riguarda la possibilità per l’obiettore di indicare nella propria domanda fino a dieci nomi di enti, nell’ambito di una regione prescelta, dove svolgere il servizio civile. Molto più importante è la modifica apportata all’articolo 8. Nel testo originale era previsto che il servizio civile fosse gestito da un dipartimento presso la presidenza del Consiglio. E’ stato invece deciso di istituire solo un ufficio per il servizio civile, che sarà sotto il controllo del dipartimento per gli Affari sociali.
Particolarmente significativa, poi, la novità introdotta all’articolo 9: la possibilità per l’obiettore di svolgere il servizio civile all’estero, nell’ambito delle organizzazioni e agenzie dell’Onu, per operazioni umanitarie di mantenimento della pace. Nell’articolo 11 è stata poi inserita la possibilità per gli enti convenzionati, e non l’obbligo (come era stato in un primo momento proposto dal ministero della Difesa), di fornire agli obiettori vitto e alloggio: la cosiddetta questione delle «casermette». In questo caso le spese vengono poi rimborsate dall’ufficio per il servizio civile. Un altro cambiamento riguarda l’articolo 15: è stato deciso di vietare a coloro che hanno svolto servizio civile, per i cinque anni successivi alla fine del servizio stesso, di detenere e usare armi da fuoco, nonché di svolgere attività in imprese che producono o commercializzano armi. Il governo aveva proposto invece che il divieto fosse permanente.
Non ci sono infine state modifiche alle principali innovazioni che la legge introduce rispetto alla norma attualmente in vigore (che risale al 1972). In primo luogo c’è il riconoscimento dell’obiezione di coscienza come un diritto soggettivo e non più come una concessione dello Stato. Quindi, c’è la smilitarizzazione del servizio civile, attualmente gestito dal ministero della Difesa. La durata è fissata in 15 mesi: tre di formazione e dodici, come il servizio militare, di attività operativa. Nel caso diminuisse la durata del servizio militare, diminuirà anche quello civile. C’è poi l’eliminazione del cosiddetto tribunale delle coscienze, il collegio che doveva giudicare la fondatezza delle domande di obiezione di coscienza. Con la nuova legge non si andrà più a scavare nelle motivazioni religiose, morali e ideologiche che portano alla scelta dell’obiezione, ma si potranno accertare solo l’inesistenza delle cause ostative: licenza di porto d’armi o di caccia, condanna definitiva per uso di armi, domande per servizio militare, condanna per delitti non colposi contro persone per reati di eversione. Dopo il voto della Camera, un coro unanime di commenti positivi è stato espresso ieri da tutte le associazioni pacifiste. Così, ad esempio, i responsabili della Lega obiettori di coscienza si sono detti «soddisfatti» per il risultato delle votazioni alla Camera: «Un risultato che permette, in caso di ratifica finale del Senato, di allineare il nostro Paese a standard minimi di civiltà giuridica». Allo stesso tempo, però hanno ribadito «ferma contrarietà a un periodo di servizio civile superiore di tre mesi rispetto a quello militare».
[r. cri.]
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