La Stampa, sabato 20 luglio 1985, pagina 6
L’obiezione di coscienza al servizio militare, riconosciuta da una legge del 1972, continuava a suscitare, negli ultimi anni, una sorda ostilità e diffidenza in alcuni burocrati della Difesa, e perfino in qualche Tar; anche se appaiono sempre più remoti i tempi nei quali un padre Balducci era condannato dalle più alte magistrature per aver sostenuto il valore morale e religioso di un’obiezione, che invece un’assemblea di cappellani militari in congedo aveva bollato come «espressione di viltà»! Ma oggi una esemplare sentenza della Corte Costituzionale ha spazzato ogni dubbio: soffocare quella legge «costituirebbe un arretramento di posizioni, tanto più grave ora che una risoluzione del Parlamento europeo (1983) constata che la salvaguardia della libertà di coscienza implica il diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare armato». Un esplicito richiamo, di eccezionale valore.
La decisione della Corte poggia sulla netta distinzione fra il primo comma dell’art. 52 della Costituzione, per il quale «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino», e il secondo comma, per cui «il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge». La Corte ha distinto tra l’inderogabile e solidale dovere di difesa, che impegna «tutti» i cittadini, e l’obbligo del servizio militare che, in base ai limiti e alle modalità previste dalle leggi ordinarie, «può essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili anch’esse all’idea di difesa della Patria».
E’ una distinzione che deve essere meditata e approfondita in tutte le sue implicazioni. Rodolfo Venditti, uno dei nostri magistrati più colti e illuminati, e docente universitario, pugnace assertore dell’obiezione di coscienza, giustamente adduce a esempio le infinite forme di resistenza non armata in cui si è attuata, in momenti critici della nostra storia, una «difesa della Patria», intesa nel suo senso più ampio: come il salvataggio degli ebrei perseguitati dai nazisti, l’assistenza e l’aiuto ai partigiani, gli scioperi di massa e le iniziative a protezione degli impianti industriali, le missioni e i contatti clandestini, l’opera preziosa delle staffette e, in genere, delle donne. E tutto con gravissimi rischi e anche supremi sacrifici. E perché non ricordare che, in tempo di pace, molte possono essere, e sono state in effetti, le opere di difesa delle popolazioni colpite da terremoti, alluvioni, stragi?
Risolta la questione di principio, resta tuttavia il compito di rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono a una sua piena applicazione. Il presidente Cossiga, con la lettera scritta in questi giorni al ministro della Difesa Spadolini, ha dato prova di grande sensibilità. Non basta firmare decreti di grazia. Occorre avvalersi di tutti i mezzi giuridici disponibili, come l’«affidamento in prova» al servizio sociale presso un ente pubblico, in virtù d’una legge del 1983, o la libertà condizionale che la magistratura militare può concedere quando metà della pena sia già stata espiata. Occorre, aggiungiamo, migliorare la legge del ’72, ormai inadeguata ai tempi; sveltire le pratiche, prevenire le lungaggini burocratiche e i sabotaggi furbeschi; mettersi al passo con le nazioni più evolute. E’ una questione di civiltà.
A. Galante Garrone
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