Il Senato approva l’obiezione di coscienza

Avanti!, mercoledì 28 luglio 1971, pagina 1

 ROMA, 27. — Il fatto che per la prima volta nella storia del nostro Paese l’obiezione di coscienza viene discussa e trattata per il suo riconoscimento giuridico, è motivo di soddisfazione anche se a tale risultato il parlamento sarebbe potuto arrivare già da parecchio tempo. Questo ha detto questa mattina il compagno Cipellini motivando l’assenso dei socialisti al provvedimento che il Senato ha approvato col voto favorevole dei gruppi di centrosinistra e dei liberali, e col voto contrario dell’opposizione di sinistra e dei missini.

«Non è certo motivo di consolazione o di vanto affermare che non siamo gli ultimi ad introdurre l’obiezione di coscienza – ha aggiunto Cipellini – quando dietro di noi vi sono Paesi come la Grecia, il Portogallo, la Spagna (che pure ha deciso recentemente di affrontare il problema) i quali non brillano certo per democrazia o illuminata esperienza nel campo dei rapporti tra stato e cittadino». Perciò si può dire che finalmente l’Italia si allinea con i Paesi civili che da anni o da secoli hanno riconosciuto l’obiezione quale fondamentale diritto del cittadino soggetto agli obblighi del servizio militare di rinunciarvi o meglio di rifiutarsi a farlo per motivi religiosi, filosofici o morali.

Dopo aver detto che due sono i punti qualificanti della legge: il riconoscimento giuridico (art. 1) e la facoltà che si dà al cittadino ammesso ai benefici della legge di prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, Cipellini ha osservato che se in altri punti la legge è carente si potrà migliorarla nel futuro anche sulla base della sua pratica applicazione,

Ma vi è un problema che preme, quello dei giovani obiettori detenuti nelle carceri militari, più volte condannati a pene detentive per avere agito in nome di profondi convincimenti degni di rispetto e non già di condanna: problema che va risolto celermente restituendo la libertà ai condannati e ai carcerati in attesa di giudizio. Superate alcune resistenze ingiustificate, occorre prendere come punto fermo l’assunto della legittimità dell’obiezione di coscienza per tradurla in termini concreti e chiari.

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