La Discussione, 8 febbraio 1992
Fin dal 1958, cioè in epoca non sospetta, ho sostenuto che il rinvio delle leggi da parte del Capo dello Stato consente alle Camere, sciolte o scadute, di discutere ai fini della loro approvazione, eventualmente con emendamenti. Il rinvio stesso infatti conferisce carattere di straordinarietà all’intervento legislativo delle Camere, che hanno già deliberato sul testo rinviato dal Presidente della Repubblica, perciò non si deroga ai principi limitativi dell’esercizio dei poteri legislativi del Parlamento durante il periodo della prorogatio; si è cioè in un caso assimilabile a quello della conversione dei decreti legge (espressamente previsto dall’articolo 77 della Costituzione) da parte delle Camere durante quel periodo di forte depotenziamento dei loro poteri.
(…)
Leopoldo Elia
Continua a leggere l’articolo in PDF: La Discussione 08-02-1992
