Servizio Civile, n. 4 luglio-agosto 1984, pagina 16
L’abrogazione della famosa circolare dei 26 mesi è finalmente arrivata. Nata nel Settembre del 1979 per far fronte ai gravissimi ritardi da parte del Ministero nel
provvedere sulle domande di obiezione di coscienza, la normativa sul precongedo ha comportato una profonda modifica della legge 772 intaccandone sia la procedura sia i contenuti essenziali. E ciò, come da più parti si è sottolineato, in maniera sottratta a ogni controllo democratico e istituzionale, attraverso
cioè uno strumento (la circolare) che ha di norma funzioni conoscitive, esplicative, di organizzazione interna agli uffici, ma che in sé non è certo abilitato a
modificare le fonti della produzione normativa.
La possibilità di ottenere il congedo anticipato decorsi 26 o 32 mesi dalla presentazione della domanda, senza aver magari fatto neanche un giorno di servizio, è
quindi scomparsa. Scompare così uno strumento di promozione dell’imboscamento, di apparente favore per gli obiettori ma in realtà dimostratosi capace di svilire, almeno in astratto, la forza e il significato dell’obiezione di coscienza. Per coloro che dal 18 aprile di quest’anno presentano al proprio Distretto domanda di obiezione di coscienza si ripresenta l’originaria situazione: attesa di riconoscimento nel termine dei sei mesi, precettazione e servizio pieno ed effettivo della durata di 20 mesi per la leva di terra, di 26 per la leva di mare.
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