Rapporti tra dovere di difesa e obbligo del servizio militare

Servizio Civile, n. 3 maggio-giugno 1985, pagine 22-23

L’art 52 Cost. va esaminato più a fondo, analizzando attentamente i rapporti tra il primo e il secondo comma.
Il primo Comma stabilisce che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino; il secondo comma afferma che il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
Una simile articolazione della norma costituzionale pone in evidenza che dovere di difesa e obbligo del servizio militare sono, sì, strettamente collegati, ma si muovono su piani diversi (1). L’obbligo del servizio militare è strumentale al dovere di difesa ma non lo esaurisce (2): infatti il dovere di difesa riguarda il cittadino
in quanto tale, uomo o donna che sia, indipendentemente dal fatto che sia titolare di obblighi militari; mentre invece l’obbligo del servizio militare (così come è oggi disciplinato dalla legge) riguarda soltanto i cittadini maschi che si trovino in una certa fascia di età (dai 18 ai 45 anni) che siano stati dichiarati idonei al servizio militare e che non versino in situazioni particolari che diano diritto alla dispensa dal servizio stesso.
Il dovere di difesa, dunque, ha come destinatari anche le donne e anche i cittadini maschi che abbiano superato il 45° anno di età o non abbiano i requisiti fisici per essere arruolati nelle forze armate.

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Rodolfo Venditti

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