Azione Nonviolenta, n. 2-3 febbraio-marzo 1966, pagine 2-3
Quando al termine della dibattutissima udienza del 15 febbraio alla IV sezione penale del Tribunale di Roma, il presidente della corte ha letto con voce rapida e ferma la formula di piena assoluzione di don Milani e Luca Pavolini, si è diffuso in tutti i presenti, soverchiando il primo esultante moto di soddisfazione, un senso tra austero e lievitante: il senso di un acquisto, attraverso quella sentenza, che veniva ad innalzare tutta la vita civile del paese, che faceva ricuperare alla nostra società decenni di ritardo democratico. La esemplare sentenza era venuta a trascendere l’interesse pur importante connesso con la questione dell’obbiezione di coscienza – il cui tema era stato il protagonista ideale del processo; essa si portava al cuore di un problema ancor più largo, toccando un orizzonte di valore che riguardava la generalità dei cittadini: ribadiva e sostanziava nella forma più autorevole quel principio fondamentale di vita civile che è il diritto alla piena libertà di espressione delle proprie idee.
Quanto all’aspetto specifico dell’obbiezione di coscienza, se non si può asserire che la sentenza assolutoria del Tribunale di Roma (di cui non si conosce ancora la dettagliata motivazione) possa aver significato approvazione per l’attuale posizione degli obbiettori di coscienza, essa ha senza dubbio recato la più adeguata patente di legittimità al dibattito intorno a questo tema, da considerarsi non più di fronte alla legge come incitamento ad un crimine, ma quale momento lecito e intrinseco della dialettica civile.
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p. p.
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