Per la Patria non solo soldati

Corriere della Sera, mercoledì 11 giugno 1986, pagina 2

 

Da tempo, nell’esperienza civile del Paese, vien emergendo un senso di diffusa insoddisfazione per il modo in cui la legge ha provveduto a dare disciplina alla posizione di quei nostri cittadini che, in pienezza di coscienza, sentono di dover astenersi da qualsiasi prestazione personale che sia direttamente o indirettamente collegabile al servizio militare. Viene prendendo consistenza il convincimento che la Costituzione democratica (la quale pur afferma, con energia, che «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino») lasci in effetti spazio per una soluzione più avanzata rispetto a quella accolta dalla legge n. 772 del 1972, sulla obiezione di coscienza.

Si sa che questa legge (intervenuta dopo molteplici episodi, a volte clamorosi, di rifiuto di obbedienza) ha stabilito che gli obbligati alla leva, che «per imprescindibili motivi dì coscienza» dichiarino di «essere contrari all’uso personale delle armi», possano essere ammessi a soddisfare in altro modo l’obbligo del servizio militare: prestando «servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile».

Questa disciplina è certo tale da mettere una parte degli obiettori di coscienza in condizione di risolvere il proprio problema personale. Però essa non appare altrettanto appagante agli occhi di chi vede nel «servizio sostitutivo» una specie di valvola di sfogo, intesa a togliere di mezzo i casi di maggior tensione: con ciò ribadendo il primato del servizio militare armato, e l’indole meramente sussidiaria e subalterna del servizio sostitutivo.

Di questa scontentezza si son resi interpreti vari movimenti di opinione: tanto laici, quanto religiosi, anche cattolici. E molti giovani non hanno esitato a testimoniare la loro fede nella «non-violenza», rifiutando lo stesso servizio civile alternativo: proprio perché ancora strumentale al servizio militare. E hanno sopportato con dignità le relative conseguenze di carattere penale.

Ma partecipe di questo stato di scontento si è anche dimostrata di recente la stessa Corre costituzionale: in una decisione dello scorso aprile, che, importante per le cose che decide, lo è anche di più per quelle che fa intendere. Notevole già il fatto che la Corte abbia dichiarato la illegittimità della legge del 1972 «nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari». Ma anche più importante è che la Corte abbia impiantato tutto il suo ragionamento sulla considerazione della radicale difformità di stato, rispetto ai militari, dei giovani ammessi al servizio alternativo. Tanto che essa, in questa logica, giunge a escludere che in un simile servizio «si possa ravvisare un particolare modo di esplicazione del servizio militare di leva». Laddove – a suo giudizio – la questione va posta, non nell’ottica dei «modi» ma nell’ottica dei «limiti» del servizio militare obbligatorio.

Non sfugge agli «addetti ai lavori» il significato ben puntuale di questa affermazione, la quale si ricollega direttamente·all’articolo 52, 2° comma, della Costituzione: «Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge». Ma neppure sfugge il fatto che l’affermazione stessa si pone in contrasto frontale con la impostazione di fondo della legge n. 772, il cui primo articolo parla espressamente di «modi» alternativi nei quali «soddisfare l’obbligo del servizio militare». E notarlo non è privo di interesse immediato, se si pensa che proprio in questi giorni la Commissione Difesa della Camera è chiamata a rivedere la materia.

La Corte mostra di voler distinguere molto nettamente il «sacro dovere» della difesa delia Patria (questo «dovere di solidarietà politica inderogabile per tutti i cittadini») dal più ristretto obbligo – invece derogabile – al servizio militare.

Significa rappresentare la difesa della Patria in termini parecchio più larghi di quanto non si faccia abitualmente nel solco di un certo tradizionalismo culturale. Significa aprirsi verso quelle visioni più moderne e più duttili, le quali non vogliono ridurre la questione alla sola difesa armata della Patria contro aggressioni armate, ma sentono che questa (la Patria) è ben esposta anche ad altri tipi di pericoli, da cui pure va difesa con spirito di solidale abnegazione.

Occorre allora superare con coraggio certe radicate prevenzioni, per arrivare finalmente a un riconoscimento pieno e fermo del diritto del cittadino cui ripugni la crudezza delle armi di concorrere – con pari dignità – a questa più ampia difesa delia Patria, in quelle forme che più si addicono alla sua vocazione e sensibilità morale.

Piero Bellini

Ordinario di Storia del diritto canonico all’Università di Roma

 

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