Servizio Civile, n. 4 agosto 1983, pagine 11-13
1. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 maggio 1983 ha pubblicato sei ordinanze con cui il T.A.R. per il Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 3, 2° comma legge 15 dicembre 1972 n. 772, relativa al riconoscimento dell’obiezione di coscienza, e ciò con riguardo agli artt. 3 e 97 Cost. Un’analoga ordinanza era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6-aprile 1983. Tutte queste ordinanze sono state discusse dinanzi alla Corte costituzionale nell’udienza del 7 giugno 1983.
In un’udienza precedente (11 gennaio 1983) erano state discusse altre tre ordinanze, sempre del T.A.R. per il Piemonte: due, pronunciate 1’11 luglio 1978, avevano per oggetto lo stesso art. 3, 2° comma legge 15 dicembre 1972 n. 772, ma con riguardo al solo art. 3 Cost., e la terza, pronunciata il 15 aprile 1980, aveva per oggetto l’intera legge, con riguardo agli artt. 2, 3, 19 e 21 Cost., e, in subordine, il solo art. 3, 2° comma, con riguardo all’art. 3 Cost.
Poiché tutto ciò fa pensare ad una decisione cumulativa nei confronti delle dieci ordinanze, l’occasione ci sembra propizia per richiamare l’attenzione dei lettori su un problema molto grave che riguarda un ingente numero di obiettori.
L’art. 3, 2° comma della legge citata dispone, in tema di domanda di ammissione al servizio civile da parte dell’obiettore, che il Ministro della Difesa decida entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Ciò significa che, secondo la volontà della legge, l’obiettore dovrebbe essere avviato al servizio civile in breve giro di tempo. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda dovrebbe essere emanato il provvedimento ministeriale di accoglimento o di reiezione della domanda; nel caso di accoglimento della domanda, dovrebbe aver subito luogo il “distacco” dell’obiettore presso un ente di servizio civile, ,secondo l’art. 5 della legge citata e secondo l’art. 11 del Regolamento di cui al D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139.
Tuttavia il termine di sei mesi, purtroppo, non è perentorio: la legge non lo qualifica come tale e non ricollega alcuna sanzione né alcuna conseguenza giuridica alla inosservanza del termine stesso.
Di ciò approfitta largamente il Ministro della Difesa, il quale ha adottato il sistema di far attendere 12-15-20 mesi, e talvolta più ancora, gli obiettori che hanno presentato domanda di ammissione al servizio civile.
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prof. Rodolfo Venditti
magistrato inc. nell’Università di Torino
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