Obiettori di coscienza cittadini alla pari

L’Unità, domenica 11 giugno 1989, pagina 7

ROMA. L’appuntamento è per martedì mattina, a Palazzo della Consulta. Il ruolo delle cause della Corte costituzionale recita, con telegrafica asciuttezza: «Servizio militare di leva – Servizio civile sostitutivo per gli obiettori di coscienza – Diversità di durata».
In realtà verrà affrontato, dopo rinvii e conflitti nelle più diverse sedi, un problema di vasta portata civile e culturale. La legge 772 del 1972 sull’obiezione di coscienza prevede per il servizio civile una durata superiore di otto mesi (venti in luogo di dodici) alla leva militare. Una mossa tesa evidentemente a scoraggiare la scelta alternativa alla caserma e all’uso delle armi, tipica di una mentalità che vede nell’obiettore uno «scansafatiche» piuttosto che un pacifista.
Il caso è stato sollevato davanti all’Alta corte dal giudice istruttore di Rimini, Vincenzo Andreucci, durante il procedimento penale a carico di Antonio De Filippis, responsabile di essersi «autoridotto» tre anni fa il servizio civile. De Filippis, precettato presso l’associazione «Papa Giovanni XXIII» di Rimini, il 15 aprile ’86 dichiarava di cessare il servizio motivando il gesto come «autoriduzione» dello stesso a dodici mesi. Significativamente, il giovane continuava, e tuttora continua, a prestare la propria opera di assistente sociale volontario degli handicappati in carico a questa comunità.
Il dott Andreucci ha valutato la questione di legittimità «non manifestamente infondata» in relazione all’art. 3 della Costituzione, che prevede l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.
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Fabio Inwinkl

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