Obbiezione di coscienza

Azione Nonviolenta, n. 7-8 luglio-agosto 1966, pagina 4

Seguendo le richieste contenute in una lettera ufficiale della War Resisters’ International al presidente Saragat, l’on. Vincenzo Gagliardi, D.C., aveva interrogato il
Ministro della Difesa per conoscere se «in attesa della regolamentazione per legge dell’obiezione di coscienza, non intenda disporre, come già fatto nella vicina Francia, il trasferimento degli obiettori di coscienza già condannati in campo di lavoro che non possieda carattere e regime criminale. Agli obiettori invece che si trovano in servizio o in stato d ‘arresto in attesa di processo, si dovrebbe concedere un congedo a lungo termine in attesa della legge, così come si è provveduto nel Belgio». Il ministro Tremelloni ha così risposto: « Le norme legislative e regolamentari vigenti non consentono l’adozione dei provvedimenti proposti in favore degli obiettori di coscienza. Dette norme prescrivono infatti che i militari condannati per reati militari devono scontare la pena in uno stabilimento penitenziario,
prevedono inoltre che i militari in attesa di giudizio per reati militari debbono rimanere in stato di custodia preventiva in un carcere giudiziario militare se contro di
essi è stato emesso mandato o ordine di cattura, devono rimanere sotto le armi se contro di essi è stato emesso mandato o ordine di comparizione ».

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