Legge 15 dicembre 1972 n. 772 “Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza”

LEGGE 15 dicembre 1972 , n. 772

Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.

 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  obbligati  alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni
circostanza  all'uso  personale delle armi per imprescindibili motivi
di  coscienza,  possono  essere  ammessi  a  soddisfare l'obbligo del
servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.
  I  motivi  di  coscienza  addotti  debbono  essere attinenti ad una
concezione  generale  della  vita  basata  su  profondi convincimenti
religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.
  Non  sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro
che  al  momento  della  domanda  risulteranno  titolari di licenze o
autorizzazioni  relative  alle  armi indicate, rispettivamente, negli
articoli  28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o
siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.
                               Art. 2.

  I   giovani   indicati  nel  primo  comma  dell'articolo  1  devono
presentare  domanda  motivata  ai  competenti organi di leva entro 60
giorni  dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe a
cui appartengono o alla quale sono stati rinviati.
  Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio
militare  per  i  motivi  previsti  dalla  legge,  che  non  avessero
presentato  la  domanda  nei  termini stabiliti dal comma precedente,
potranno  produrla  ai  predetti  organi di leva entro il 31 dicembre
dell'anno precedente alla chiamata alle armi.
                               Art. 3.

  Il  Ministro  per  la  difesa,  con  proprio  decreto, decide sulla
domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la
sincerita' dei motivi addotti dal richiedente.
  Il  Ministro  decide  entro  sei  mesi  dalla  presentazione  della
domanda.
  La presentazione alle armi e' sospesa sino a quando il Ministro per
la difesa non si sia pronunciato sulla domanda.
                               Art. 4.

  La  commissione  di  cui  all'articolo  precedente  e' nominata con
decreto del Ministro per la difesa ed e' composta come segue:
    da  un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato
dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;
    da  un  ufficiale  generale od ammiraglio in servizio permanente,
nominato dal Ministro per la difesa;
    da  un  professore  universitario  di ruolo di discipline morali,
designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
    da  un  sostituto  avvocato  generale  dello Stato, designato dal
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, sentito l'avvocato generale
dello Stato;
    da   un  esperto  in  psicologia  designato  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.
  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un funzionario della
carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.
  La  commissione  raccoglie  e  valuta  tutti  gli elementi utili ad
accertare la validita' dei motivi addotti dal richiedente.
  La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono
essere riconfermati non piu' di una volta.
  Il  Ministro  per  la  difesa  ha  facolta'  di nominare una o piu'
commissioni.
                               Art. 5.

  I  giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare
servizio  militare  non armato, o servizio sostitutivo civile, per un
tempo  superiore  di  otto  mesi alla durata del servizio di leva cui
sarebbero tenuti.
  Il  Governo  della  Repubblica  e'  autorizzato ad emanare le norme
regolamentari relative all'attuazione della presente legge.
  Qualora  l'interessato  opti per il servizio sostitutivo civile, il
Ministro  per  la  difesa,  nell'attesa dell'istituzione del Servizio
civile  nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o
corpi  di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela
e  incremento  del  patrimonio  forestale,  previa  stipulazione, ove
occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi
presso i quali avviene il distacco.
                               Art. 6.

  Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo
chi:
    a)  omette,  senza  giusto  motivo, di presentarsi entro quindici
giorni  da  quello stabilito, all'ente, organizzazione o corpo cui e'
stato assegnato;
    b)   commette   gravi  mancanze  disciplinari  o  tiene  condotta
incompatibile  con le finalita' dell'ente, organizzazione o corpo cui
appartiene.
  Il  provvedimento e' adottato dal Ministro, sentito il parere della
commissione di cui all'articolo 4.
                               Art. 7.

  Colui  che  presta  servizio  sostitutivo  civile nei modi previsti
dalla  presente legge, non puo' assumere impieghi o uffici pubblici o
privati  o  iniziare  attivita'  professionali. Il trasgressore sara'
punito con la pena della reclusione fino ad un anno.
  Per  colui  che  gia'  si trovasse nell'esercizio delle attivita' e
delle  funzioni  di  cui  al primo comma si applicano le disposizioni
valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.
                               Art. 8.

  Chiunque,  ammesso  ai  benefici  della  presente legge, rifiuta il
servizio  militare  non  armato  o  il servizio sostitutivo civile e'
punito,  se  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  con la
reclusione da due a quattro anni.
  Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca piu'
grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici
della  presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo,
il  servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo
1.
  La  espiazione  della  pena  esonera dalla prestazione del servizio
militare di leva.
  L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente
assegnati ad un servizio militare non armato o ad un servizio civile,
nel  caso previsto dal primo comma, o di essere arruolati nelle Forze
armate,  nel caso previsto dal secondo comma. Sulla domanda decide il
Ministro  per  la difesa, sentita, nel caso di cui al primo comma, la
commissione  di  cui  all'articolo  4.  L'accoglimento  della domanda
sospende il processo o l'esecuzione della pena.
  Il  completamento del servizio assunto in conseguenza della domanda
di  cui  al  comma  precedente  estingue  il  reato e, se vi e' stata
condanna, fa cessare l'esecuzione della pena.
                               Art. 9.

  A  coloro  che siano stati ammessi a prestare servizio militare non
armato  o  servizio  sostitutivo  civile  e'  permanentemente vietato
detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli
articoli  28  e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza,
nonche' fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le
armi e le munizioni predette.
  E' fatto divieto alle autorita' di pubblica sicurezza di rilasciare
o  rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio
delle attivita' di cui al comma precedente.
  Chi  trasgredisce  ai  divieti  di  cui  al  primo comma e' punito,
qualora  il  fatto non costituisca reato piu' grave, con l'arresto da
un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a lire 170 mila e,
inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.
                              Art. 10.

  In  tempo  di  guerra  gli ammessi a prestare servizio militare non
armato  o  servizio  civile  sostitutivo  possono  essere assegnati a
servizi non armati, anche se si tratti di attivita' pericolose.
                              Art. 11.

  I  giovani  ammessi  ad avvalersi delle disposizioni della presente
legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo,
disciplinare,  nonche'  nel  trattamento  economico, ai cittadini che
prestano il normale servizio militare.
                              Art. 12.

  Coloro  che,  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della
presente  legge, siano stati imputati o condannati per reati militari
determinati  da  obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni
dalla  data  stessa,  presentare  la  domanda  di  cui  al precedente
articolo   2,  dichiarando  di  assoggettarsi  alla  prestazione  del
servizio  militare  non  armato  o del servizio sostitutivo civile ai
sensi  del  precedente  articolo  5.  Il  Ministro per la difesa deve
provvedere  alla  decisione  sulle  domande nel termine abbreviato di
trenta giorni dalla presentazione della domanda.
  La  inosservanza  del  termine  di cui al comma precedente comporta
accoglimento della domanda.
  La  competente  autorita' giudiziaria sospende l'azione penale fino
alla decisione del Ministro.
  In  caso  di  accoglimento della domanda cessano gli effetti penali
delle  sentenze  di  condanna  gia'  pronunciate,  anche  se divenute
irrevocabili.  Il  tempo  trascorso  in  stato  di  detenzione  sara'
computato  in  diminuzione  della  durata  prescritta per il servizio
militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.
  In  ogni  caso,  se il tempo trascorso in stato di detenzione sara'
stato  superiore  ad  un  anno,  il detenuto sara' inviato in congedo
illimitato.
                              Art. 13.

  Gli  arruolati  che  alla  data di entrata in vigore della presente
legge  siano  in  attesa  di  chiamata  alle armi possono produrre ai
competenti  organi di leva la domanda di ammissione ai benefici della
presente  legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 dicembre 1972

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - TANASSI -
                                                      GONELLA - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

leggi dalla "Gazzetta Ufficiale" n. 326 del 18 dicembre 1972