Servizio Civile, n. 4 luglio-agosto 1985, pagine 6-7
Il 6 maggio scorso la Corte Costituzionale ha discusso in udienza pubblica le eccezioni di costituzionalità, sollevate in ben dieci ordinanze dal TAR del Piemonte, relative alla legge per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza. Il 24 maggio la sentenza è stata depositata in Cancelleria e resa di pubblico dominio. In questo articolo presentiamo i punti più salienti della sentenza.
Il 6 maggio 1985 la Corte Costituzionale nella sentenza n. 164 ha rigettato tutte le questioni di legittimità costituzionale della legge 772 del 15-12-1972 e succ. modifiche, sollevate da ben 10 ordinanze del Tribunale ammini1strativo regionale del Piemonte. I dubbi per cui i giudici del TAR ricorrevano alla Corte da una parte mettevano in discussione l’intera legge ritenuta contraria alla Costituzione, dall’altra si limitavano a denunciare l’incostituzionalità del secondo comma dell’art. 3 della legge – il quale fissa il termine di sei mesi per la decisione del Ministro sulla domanda di obiezione – per le discriminazioni cui dà adito la sua disapplicazione nei confronti degli obbligati alla leva.
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a cura di Guido Miglietta
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