La motivazione di assoluzione di don Milani

Azione Nonviolenta, n. 4-5-6 aprile-maggio-giugno 1966, pagina 15

E’ stata resa nota ai primi di aprile la motivazione della sentenza di assoluzione di don Milani al processo di Roma del 15 febbraio scorso (accusato, si sa, di «apologia di reato » e di «istigazione di militari a disobbedire alle leggi», in seguito alla sua lettera in difesa degli obbiettori di coscienza e in risposta al comunicato d’un gruppo di cappellani militari toscani in cui si definiva «un insulto alla Patria e ai suoi caduti la cosidetta «obiezione di coscienza», che. estranea al comandamento cristiano dell’amore, è espressione di viltà»).
E’ un documento di grandissimo significato, per la chiara e illuminata posizione che vi si esprime sui temi cosi fondamentali della libertà di parola e dell’obbiezione di coscienza. Di quest’ultima si è voluto non solo attestare in modo esauriente tutta la estensione del dibattito attuale in Italia sull’urgente problema, ma anche riconoscere e caldeggiare la necessità di una sua soluzione in sede legislativa. Esso contiene inoltre l’affermazione di un altro importantissimo principio, quello del «diritto di resistenza» alle leggi ritenute ingiuste. In aperta polemica con il rappresentante dell’Accusa che aveva sostenuto decaduto tale diritto nell’attuale ordinamento costituzionale, ne viene confermata la piena attualità e validità, giustificando con riferimenti precisi alla nostra recente esperienza il diritto-dovere del cittadino di non adagiarsi in una cieca fiducia e accettazione degli ordinamenti vigenti, pena il possibile deterioramento di qualsiasi costituzione pur liberale.

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