Famiglia Cristiana, n. 41/1986 pagina 54
Dal gennaio al settembre di quest’anno, soltanto 2 mila ragazzi avrebbero inoltrato alle autorità competenti la domanda necessaria per essere riconosciuti obiettori di coscienza. Sono i primi dati per il 1986. Le tabelle complete ed ufficiali saranno consultabili dopo la fine dell’anno. La cifra, comunque, è già di per sé significativa. Nel 1984 le domande furono 9.093; nell’85, 7.430. La tendenza al ribasso salvo clamorose smentite in un prossimo futuro sembra confermata.
Da tempo, ormai, fioccano le polemiche. «La legge 772 del 15 dicembre 1972 prevede il termine massimo di sei mesi tra la presentazione della domanda e il suo accoglimento (o il suo rigetto). Nonostante le affermazioni del ministro della Difesa, tale termine è sistematicamente inosservato con casi estremi di venti mesi di attesa», come hanno denunciato a fine agosto i partecipanti alla quarta settimana di studio promossa dalla Caritas diocesana di Torino. Tale situazione è inoltre aggravata dai tempi (altrettanto lunghi) intercorrenti tra l’accoglimento della domanda e l’effettivo inizio del servizio.
«La destinazione di obiettori da parte del ministero ad Enti diversi da quelli con i quali era stato elaborato il piano di lavoro specifico vanifica ogni possibilità di programmazione dei servizi e gli sforzi volti alla preparazione dei giovani», insistono ancora gli obiettori delle Caritas di Torino e del Piemonte affidando ad un documento la loro insoddisfazione.
«Occorre essere precisi», spiega Guglielmo Rosati, responsabile del settore “Servizio civile” della Caritas italiana. «Noi non chiediamo privilegi. Siamo favorevoli ad un’ipotesi di servizio che impegni i giovani fuori dai propri centri di residenza, ma che non mortifichi il principio della territorialità, della competenza, della professionalità». Come dire: non è giusto che un ragazzo istruito da un ente in modo da essere d’aiuto ai tossicodipendenti di Milano (tanto per fare un esempio) venga inviato dal ministero a fare il guardiano di un museo in un’altra regione e viceversa. «Non accettiamo, infine, la logica militarista che anima la circolare ministeriale del 5 giugno 1986: pare quasi si voglia arrivare a fare nascere delle “caserme” per obiettori».
Dal ministero si tende a gettare acqua sul fuoco. «Non vogliamo perseguitare nessuno», ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa, il repubblicano Vittorio Olcese, in un’intervista rilasciata a Jesus alcuni mesi fa. Si fa presente ancora oggi che l’obiettivo ultimo è quello di ricondurre l’obiezione di coscienza alla sua originaria natura etica, che tra le file degli obiettori si sono annidati spesso imboscati e scansafatiche, che ritardi e disfunzioni sono in parte legati a tempi tecnici indispensabili, in parte a problemi organizzativi in via, comunque, di risoluzione.
Al di là del braccio di ferro tra obiettori e ministero, si impone una riflessione. L’obiezione di coscienza e il servizio civile non destano l’attenzione di un tempo. A parlare di queste cose, a credere nella validità di queste due scelte, sono rimasti i cattolici, i protestanti, i non-violenti, certi settori della sinistra. L’obiezione di coscienza deve ripresentarsi all’opinione pubblica italiana. In parte lo ha fatto nell’ultimo libro di Rodolfo Venditti (61 anni, magistrato, docente di diritto e procedura penale militare a Torino) pubblicato prima dell’estate dalle Edizioni Gruppo Abele (“Le ragioni dell’obiezione di coscienza”, un’ampia intervista curata da Pietro Polito, giovane collaboratore del Centro studi torinese “Piero Gobetti “).
Commentando la sentenza della Corte Costituzionale del 24 maggio 1985 numero 164, che dichiarava legittima la legge 772 sull’obiezione di coscienza al servizio militare, Venditti afferma che sta emergendo un nuovo concetto di difesa, posto appunto in evidenza dai giudici della Consulta. «La Corte Costituzionale ha escluso che la legge 772 contrasti con l’articolo 52 della Costituzione (“La difesa della patria è sacro dovere del cittadino … “). E lo ha fatto con questo ragionamento: il dovere di difesa della patria, previsto dal primo comma dell’articolo 52 della Costituzione, è più ampio dell’obbligo del servizio militare previsto dal secondo comma; l’obbligo del servizio militare non esaurisce il dovere di difesa che lo “trascende e lo supera”; il servizio militare è un modo (armato) di difendere la patria; ma il dovere di difesa (che riguarda tutti i cittadini compresi le donne, i non-abili, gli uomini che hanno superato il quarantacinquesimo anno di età) può essere adempiuto anche attraverso “la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato”».
«Dunque», conclude Venditti, «il servizio civile degli obiettori non è contrario all’articolo 52 della Costituzione perché costituisce una prestazione personale riconducibile anch’essa all’idea di difesa della Patria».
Alberto Chiara
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