Il regolamento della legge Pedini

Azione Nonviolenta, 1-2 gennaio-febbraio 1968, pagine 6-7

Ci siamo giù occupati in AZIONE NONVIOLENTA della Legge Pedini. Nel numero di novembre-dicembre 1966 abbiamo pubblicato il testo della Legge e un commento di Pietro Pinna.
La Legge in sei articoli diceva che: «Il Ministero della Difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali requisiti, richiedono di prestare la loro opera per la durata di almeno due anni continuativamente in un Paese in via di sviluppo fuori d’Europa». (art. l).
«Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, i Paesi contraenti, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati, di volta in volta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della Difesa, di concerto con quelli degli Affari esteri, della Pubblica istruzione e dell’Interno» (art. 3).

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A. C.

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