Gli obiettori e l’autorità militare

L’Unità, domenica 17 dicembre 1972, pagina 6

L’obiezione di coscienza è entrata a far parte dell’ordinamento giuridico italiano, dopo che, giovedì scorso, la commissione Difesa della Camera ha approvato in via definitiva il testo della legge che ne sancisce il riconoscimento. A favore della 1egge hanno votato democristiani, socialdemocratici e liberali: si sono astenuti comunisti (vedremo più avanti i motivi dell’astensione del PCI), socialisti e repubblicani.

In base alle norme approvate, i giovani di leva che dichiarano di essere contrari all’uso delle armi per motivi di coscienza potranno sostituire l’obbligo militare con un «servizio civile» o con un servizio militare «non armato», che durerà otto mesi in più del normale periodo di leva. «I motivi di coscienza – è scritto nell’articolo 1 della legge – debbono essere attinenti a una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dall’interessato».

L’approvazione della legge sull’obiezione di coscienza dovrebbe avere come primo effetto la liberazione degli obiettori attualmente reclusi nelle carceri militari. Ciò avverrà non appena le nuove norme diventeranno esecutive con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Quanti sono attualmente gli obiettori incarcerati? Secondo il ministero della Difesa, 167. Occorre tener presente però che, finora, le procure militari consideravano come veri e propri obiettori soltanto i «testimoni di Geova», attuando una discriminazione nei confronti di tutti gli altri: questo anche perché la figura dell’obiettore non era legalmente riconosciuta.

Pertanto sono molti gli obiettori che si trovano nelle carceri militari per una serie di reati diversamente rubricati e previsti dal codice penale militare di pace, che vanno dall’«insubordinazione» alla «diserzione» e alla «renitenza alla leva». E’ per questi motivi (pur essendo molto difficile un calcolo preciso) che non è azzardato supporre che essi siano una «fetta» niente affatto trascurabile dei 6343 giovani reclusi, nel 1971, nelle prigioni militari.

Che cosa avverrà: ora? L’articolo 12 della legge approvata prevede che «coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, siano stati imputati o condannati per reati determinati da obiezione di coscienza, possono presentare, entro 30 giorni dalla data stessa, domanda per prestare il servizio sostitutivo di quello obbligatorio di leva». Il Ministero della Difesa deciderà entro 30 giorni, mentre la competente autorità giudiziaria sospenderà l’azione penale fino alla decisione del ministro. In caso di accoglimento della domanda, cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate.

Il tempo trascorso nelle carceri militari sarà computato in diminuzione della durata di servizio (23 mesi) prescritto per gli obiettori. Se il periodo trascorso in stato di detenzione avrà superato i dodici mesi, l’obiettore sarà inviato in congedo assoluto e illimitato. Occorrerà in ogni caso del tempo prima che gli obiettori reclusi possano essere scarcerati, a meno che non usufruiscano della libertà provvisoria, che può essere concessa a discrezione dei tribunali militari che li hanno giudicati.

Per quanto riguarda i giovani di leva che da ora in poi si dichiareranno obiettori, essi dovranno presentare una domanda motivata ai competenti organi entro 60 giorni dalla chiamata alle armi. Il giudizio finale spetterà al ministero della Difesa, entro sei mesi, dopo aver sentito il parere di un’apposita commissione che dovrà verificare «la fondatezza e la sincerità» dei motivi addotti. La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il ministero non si sarà pronunciato sulla domanda. Gli obiettori riconosciuti tali presteranno servizio, come si è già detto, «non armato» o civile. Il rifiuto di prestare questo servizio comporterà la reclusione da 2 a 4 anni.

Come si vede – e qui è uno dei forti limiti della legge – il giudizio definitivo è sempre affidato all’amministrazione militare. A decidere sulla fondatezza dei motivi di obiezione sarà un organismo burocratico-militare, cioè la commissione (un magistrato di Cassazione, un generale o ammiraglio in servizio permanente, un professore universitario, un sostituto avvocato generale dello Stato e esperto in psicologia). Come farà questa commissione a verificare quanto profondi siano i «convincimenti» dello obiettore, la loro «fondatezza e serietà»? A quali criteri ricorreranno le commissioni per svolgere il proprio compito con equità?

Ancora. All’obiettore non sarà offerta la possibilità di far valere le proprie ragioni. Inoltre gli obiettori resteranno sempre, pur svolgendo servizio civile, sotto il controllo dell’autorità militare «ad ogni effetto civile, penale, amministrativo e disciplinare».

Questi alcuni dei limiti più gravi della legge sull’obiezione. In complesso – come è stato sottolineato dai comunisti, i quali si sono battuti per un effettivo e serio riconoscimento dell’obiezione di coscienza, per una riduzione del periodo di servizio alternativo – anziché di fronte a un riconoscimento effettivo, ci troviamo in presenza di una «concessione», perché il diritto all’obiezione, in pratica, è subordinato a un decreto ministeriale. E gli emendamenti proposti dalle sinistre (soprattutto quelli comunisti, per istituire commissioni di accertamento periferiche, elette dalle Regioni e composte da civili, per garantire allo obiettore la possibilità di essere legalmente assistito e per istituire un servizio civile alternativo) sono stati respinti.

Giova ricordare, a questo punto, come il dibattito attorno al problema dell’obiezione di coscienza abbia offerto una occasione assai utile per chiarire le posizioni delle forze politiche sulla natura, le funzioni e l’ordinamento delle Forze Armate. Riconoscendo la legittimità dell’obiezione di coscienza, occorre nel contempo ribadire anche il concetto del carattere obbligatorio della leva militare. Questo punto, come ha recentemente sottolineato il compagno Ugo Pecchioli sull’Unità assume un valore essenziale. «Ove esso venisse meno – ha infatti ribadito Pecchioli – si aprirebbe un varco alla trasformazione della Forze Armate in esercito di militari di mestiere, in un corpo di “pretoriani” in grado di sottrarsi, o di contrapporsi, e al limite di prevalere sul potere politico… Ecco perché, riconoscendo la legitimità del diritto all’obiezione di coscienza (e battendoci, anzi, per una sua regolamentazione democratica e più favorevole) abbiamo voluto comunque garantire da ogni possibile e pericoloso abuso il carattere obbligatorio della leva: per assicurare alle Forze Armate una base di reclutamento popolare, un collegamento vivo con la realtà sociale e la volontà democratica e antifascista della grandissima maggioranza della gioventù».

Renato Gaita

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