La Repubblica, venerdì 21 luglio 1989, pagina 20
ROMA- Gli obiettori che hanno fatto già dodici mesi di servizio civile possono considerare chiuso il loro conto con gli «obblighi militari». Dal momento in cui la sentenza costituzionale verrà pubblicata sulla «Gazzetta ufficiale» e fino a che il Parlamento non approverà nuove disposizioni, la durata del servizio civile sarà la stessa del servizio militare normale. È stata, infatti, cancellata dalla Corte costituzionale quella norma della legge numero 772 del 1972 sull’obiezione di coscienza che prevedeva una durata del servizio civile di venti mesi, di ben otto mesi superiore a quella del servizio di leva, ed è stato dichiarato illegittimo il principio che il giovane ammesso al servizio alternativo o a quello non armato doveva «comunque» essere «a disposizione» della patria per un periodo più lungo.
II presidente della commissione Difesa della Camera, il socialista Lelio Lagorio, ha subito messo in evidenza come la decisione della Corte «dia forza» alla proposta di riforma dell’obiezione di coscienza e del servizio civile, che è all’esame della sua commissione. La nuova disciplina prevede un servizio civile della durata di quindici mesi: dodici mesi di servizio e tre di «addestramento». Si tratterebbe di una «differenziazione ragionevole», oltre che «sostanzialmente contenuta», giustificata dalle «esigenze formative» dei giovani ammessi al servizio alternativo, come appunto chiede la Corte costituzionale. Conclusa la crisi di governo, quindi, l’approvazione della riforma dovrebbe essere messa all’ordine del giorno, anche per evitare una moltiplicazione di «nuovi obiettori». Alla commissione Difesa sono già state raccolte le firme per ottenere la sede legislativa, cioè l’approvazione della legge direttamente in commissione senza portarla in aula.
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Carla Rodotà
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