
L’obiezione di coscienza. Studio sull’ammissibilità di un’eccezione dal servizio militare alla bioetica
Autore: Davide Paris Editore: Passigli Anno: 2011 ISBN: 978-88-368-1296-7 Pagine: 328 Leggi l'indiceParis, Davide. L’ obiezione di coscienza. Studio sull’ammissibilità di un’eccezione dal servizio militare alla bioetica. Prefazione di Valerio Onida. Postfazione di Renato Balduzzi. Bagno a Ripoli Passigli, 2011
Il tema dell’obiezione di coscienza rappresenta, più di molti altri, una vera e propria «sfida» per il giurista e in particolare per il costituzionalista. Tema di «frontiera», perché si colloca al confine estremo fra diritto positivo e riflessione teorica sui fondamenti e i limiti del diritto, del diritto dello Stato democratico in ispecie, fra mondo delle norme e mondo della storia degli uomini e dei popoli; interpella ogni ordinamento giuridico che pretenda effettività e insieme voglia mantenersi fedele a certe premesse ideali; coinvolge a fondo i rapporti fra norma (e autorità) e soggetti che ne sono i destinatari, nonché i rapporti fra ordinamenti diversi (in ispecie fra ordinamenti «civili» e religiosi) , dove segna l’area dei possibili «conflitti di fedeltà»; tocca.i fondamenti e i parametri essenziali del costituzionalismo, dallo «statuto» della persona all’eguaglianza e alla «giustizia» come canoni supremi del legiferare e del giudicare.
La «coscienza» è limite e potenziale antitesi dell’eteronomia pro pria dei comandi giuridici, e insieme oggetto di tutela delle norme, almeno in una visione – quella appunto del costituzionalismo – in cui gli esseri umani, destinatari delle norme, sono proclamati «dotati di ragione e di coscienza» (articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani) e perciò titolari di una fondamentale «libertà di coscienza» (articolo 18 della stessa Dichiarazione).
Nella storia l’obiezione di coscienza (contra legem) ha rappresentato spesso un elemento di contraddizione e di conflitto ma anche di evoluzione e di progresso degli ordinamenti. Ma non è essenzialmente a queste situazioni storiche che si volge l’attenzione dell’autore di questo volume: né al presupposto, pur chiaramente enunciato, per cui lo Stato non può mai pretendere di disciplinare autoritativamente, o peggio di coartare, gli atteggiamenti e gli orientamenti del «foro interno» delle persone, dovendosi limitare a regolare le condotte umane esteriori, suscettibili di incidere sui diritti degli altri e sulle condizioni della convivenza.
[dalla Prefazione]