Servizio Civile, n. 4 luglio-agosto 1985, pagina 8
Un primo, importante aspetto della sentenza sta nel fatto che essa considera la legge 772, nel suo insieme, conforme alla Costituzione. Cadono così le riserve che qualche TAR aveva sollevato sulla costituzionalità della legge globalmente considerata, come se essa contrastasse con l’art. 52 della Costituzione. La Corte Costituzionale non solo non ravvisa contrasto, ma anzi afferma che eliminare la 772 dal nostro ordinamento «costituirebbe un arretramento di posizioni, tanto più grave ora che una Risoluzione del Parlamento Europeo (7 febbraio 1983), ricordato come il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione vada annoverato tra i diritti fondamentali, constata che la salvaguardia della libertà di coscienza implica il diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare armato».
Al risultato della costituzionalità della legge 772 la Corte Costituzionale giunge attraverso queste considerazioni: occorre distinguere tra dovere di difesa della Patria e obbligo del servizio militare armato; il primo è un dovere inderogabile di solidarietà politica; il secondo non è un dovere inderogabile, anche se si ricollega al dovere di difesa; il dovere di difesa, dunque, «trascende e supera il dovere del servizio militare; quest’ultimo, pertanto, non esaurisce il dovere di difesa, il quale
è suscettibile di adempimento anche attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.
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Rodolfo Venditti
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